Art. 12.
(Concorso per la nomina
a primo dirigente)

      1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), è indetto annualmente con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria da pubblicare nel Bollettino ufficiale del medesimo Dipartimento. Fermo restando quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di requisiti analoghi a quelli per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le prove d'esame sono stabilite in modo conforme a quelle previste per l'accesso alla citata qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato.
      2. Gli esami sono diretti anche ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.
      3. Gli esami non si intendono superati se il candidato ha riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio orale.

 

Pag. 14


      4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, ha riportato:

          a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

          b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

          c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

          d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

      5. La commissione del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, è presieduta da un dirigente superiore del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni vicarie ed è composta da:

          a) un direttore delle direzioni generali o di uffici delle medesime direzioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

          b) un dirigente dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;

          c) un rappresentante del Consiglio di Stato o della Corte di conti;

          d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico o aziendale.

      6. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 5 sono esercitate da un funzionario del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
      7. Con il decreto di nomina di cui al comma 5, alinea, sono designati altrettanti componenti supplenti della commissione, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

 

Pag. 15